Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l’obbligo di vigilare sull’integrità pisco-fisica, sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricate. La violazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’istituzione scolastica espone la stessa a diretta responsabilità nel caso di eventi dannosi che cagionino danni a persone o cose (artt.2043 e 2051 del Codice Civile).

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico.

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che intendono consentire l’uscita autonoma dei propri figli sono invitati a compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e a restituirlo in segreteria, corredato della copia del proprio documento di identità.

Le autorizzazioni avranno efficacia dal momento della presentazione sino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando la possibilità di revoca, e dovranno essere rinnovate in ogni anno scolastico successivo.

Nel caso in cui la famiglia non presenti l’autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell’obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l’uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o delegato, come alla scuola primaria.

Si confida nella collaborazione da parte di tutte le famiglie.

SEGNATURA_1630932824_Uscita alunni Secondaria I grado

SEGNATURA_1630932824_Uscita autonoma alunni Secondaria I grado